2.11.2011. Lo scorso 16 agosto è stata depositata un’iniziativa popolare per iscrivere nella Costituzione federale un’imposta federale sulle successioni, il cui scopo è quello di poter garantire un finanziamento duraturo all’AVS.
Questa iniziativa popolare impone alla Confederazione di prelevare un’imposta federale sulle successioni per i trasferimenti di patrimonio superiori ai due milioni di franchi. Le uniche esenzioni previste riguardano le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato, nonché quelle a favore di una persona giuridica esentata dall’imposta. Per contro, i discendenti e gli ascendenti in linea diretta, così come parenti e non parenti, vengono colpiti con un’imposta del 20 percento sulla quota che eccede i due milioni di franchi.
Se si considera che il termine della raccolta firme dell’iniziativa popolare scadrà agli inizi del 2013 e che, nella migliore delle ipotesi, una sua eventuale entrata in vigore avverrebbe nel 2016, per diversi residenti in Svizzera è già giunto il momento di porsi alcune importanti domande di pianificazione successoria. Infatti, a spaventare queste persone, è la clausola retroattiva riferita alle donazioni effettuate a partire dal 1. gennaio 2012. Secondo questa particolare disposizione, in contrasto all'ordinamento giuridico svizzero, le donazioni effettuate oltre questa data verranno addizionate alle successioni delle persone fisiche che, al momento del decesso, saranno domiciliate in Svizzera o la cui successione si sarà aperta in Svizzera. Se da un lato, le liberalità di beni mobiliari non richiedono formalità particolari; da un altro lato, le liberalità di beni immobiliari richiedono l’atto pubblico e diventa quindi necessario esaminare i diversi tributi che possono intervenire nell’ambito del trasferimento di proprietà dell’immobile.Questo a condizione che l’iniziativa popolare venga accolta dal Popolo e dai Cantoni.
Berna, ottobre 2011. Gli accordi permettono di risolvere le questioni aperte da decenni tra gli Stati sull'imposizione dei redditi da capitali di investitori tedeschi e inglesi in Svizzera. È stato possibile raggiungere un buon risultato, che soprattutto nell'ottica dell'equità fiscale concilia in modo equilibrato gli interessi di entrambi gli Stati.
Gli accordi soddisfano in equa misura gli interessi e le esigenze di entrambi gli Stati. Essi rispettano, da un canto, la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantiscono l'osservanza di pretese fiscali giustificate delle autorità tedesche e inglesi. Inoltre viene migliorato l'accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari.
Nel futuro, l'equità di trattamento in ordine all'imposizione fiscale dei redditi da capitale sarà garantita mediante un'imposta liberatoria indipendentemente dal fatto che i redditi siano stati conseguiti in Svizzera o in Germania. Inoltre è stato ampliato lo scambio di informazioni rispetto allo standard minimo dell'OCSE, al fine di facilitare il controllo delle procedure e di aumentare le probabilità di scoprire potenziali fondi neri in Svizzera.
Con riferimento al passato, per regolarizzare l'evasione fiscale di investitori tedeschi e inglesi con redditi da capitale in Svizzera, è stata trovata una soluzione forfettaria che prevede un onere fiscale equo e tiene oggettivamente conto del carico fiscale sopportato da investitori che sono sempre stati in regola col fisco. Chi si attendeva l'estinzione delle pretese fiscali e penali, spesso attraverso la prescrizione, senza dover pagare nulla, deve ora soddisfare i suoi obblighi fiscali.
Gli accordi devono essere approvati dai Parlamenti gli Stati e dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2013. Sono in corso abboccamenti analoghi con i governi della Grecia e d'Italia.
Deduzione per spese di accudimento dei figli
Ai fini dell'imposta federale diretta i coniugi, che vivono in comunione domestica, possono far valere le spese per la cura dei figli prestata da terzi se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura dei figli. Le spese comprovate relative alla cura dei figli da parte di terzi sono dedotte dalla base imponibile comune fino all’ammontare massimo della deduzione. La deduzione per i figli che non hanno ancora compiuto i 14 anni, fino ad un massimo di CHF 10'000. La deduzione corrisponde alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli. Sono per esempio deducibili le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come per esempio le mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il mantenimento dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte. Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi.
Le spese per la custodia da parte dei genitori stessi non sono deducibili.
Nel caso in cui si impieghi un aiuto domestico, che si occupa anche dei figli durante l’attività lavorativa dei genitori, può essere fatta valere a titolo di deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi solo la corrispondente parte dei costi dell’aiuto domestico, dato che gli oneri rimanenti per i lavori domestici rappresentano costi della vita non deducibili.
Le spese per la cura dei figli prestata da terzi insorte al di fuori dell’orario effettivo di lavoro o di formazione dei genitori – per esempio il babysitting serale o per le attività svolte nel tempo libero – non sono deducibili.
Deduzione per figli minorenni
In caso di figli minorenni, i genitori possono far valere la deduzione se provvedono al loro mantenimento. Questo requisito ancorato nella legge è in linea di principio soddisfatto se i genitori o il genitore detengono o detiene l’autorità parentale. La condizione di “provvedere al mantenimento del figlio” non è comunque obbligatoriamente collegata all’autorità parentale.
Tuttavia, in caso di genitori separati, gli alimenti per il figlio sono versati al genitore che detiene l’autorità parentale. Quest’ultimo può far valere la deduzione per figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che li versa.
In caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento della deduzione per figli.
Nuova tariffa per famiglie con figli
I contribuenti con figli sono tassati secondo la tariffa per i genitori (art. 214 cpv. 2bis LIFD), che è la più moderata delle tre tariffe previste dalla legge. Questa tariffa è composta dalla tariffa per le persone coniugate (base) e di una deduzione dall’importo d’imposta di al massimo 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. Tale deduzione contemplata dalla tariffa per i genitori non deve essere intesa quale deduzione sociale.
Per il calcolo dell’importo d’imposta secondo la tariffa per i genitori gli oneri per figli sono considerati in una prima fase tramite le deduzioni attualmente in vigore per figli e per le spese per la cura dei figli prestata da terzi. In una seconda fase si applica la tariffa per i coniugi senza figli (tariffa per le persone coniugate). L’importo d’imposta calcolato sulla base della tariffa per le persone coniugate viene in una terza fase ridotto ulteriormente di un importo massimo di 250 franchi per ogni figlio. La combinazione tra tariffa di base e deduzione dall’ammontare dell’imposta non è possibile.
La concessione della tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa, al cui sostentamento deve provvedere in modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori viene sempre accordata ad una sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque implicare che la tariffa per i genitori sia applicata più volte ai coniugi non separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.
Berna, 17.02.2010, secondo il diritto vigente gli utili di liquidazione delle persone
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono tassati
congiuntamente al reddito. Per effetto della progressione questo fatto
determina un aumento dell'imposta sul reddito. L'imposizione degli
utili di liquidazione (riserve occulte) è stata modificata nel quadro
della riforma II dell'imposizione delle imprese mediante l'articolo 37b
LIFD. Questo articolo prevede che gli utili di liquidazione siano
tassati in maniera privilegiata, ma separatamente dagli altri redditi,
se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il
compimento dei 55 anni o in seguito a invalidità. L'aliquota
applicabile è calcolata su un quinto degli utili di liquidazione. A
determinate condizioni possono far valere l'imposizione privilegiata
della liquidazione anche il coniuge superstite, gli altri eredi o i
legatari.
Il contribuente può inoltre far valere un riscatto fittizio (pari al
massimo all'entità degli utili di liquidazione) corrispondente al
riscatto nella previdenza professionale. Il riscatto fittizio è tassato
come una prestazione di capitale proveniente dalla previdenza.
L'imposizione separata degli utili di liquidazione è un nuovo tipo di
imposizione e il riscatto fittizio, in quanto parte degli utili di
liquidazione, costituisce un nuovo istituto fiscale. La loro attuazione
deve essere concretizzata mediante un'ordinanza che, contestualmente
all'articolo 37b della legge sull'imposta federale diretta (LIFD),
entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
Berna,
14.09.2009 - Tutte le Convenzioni di doppia imposizione (CDI)
rinegoziate a seguito della decisione del Consiglio federale del marzo
2009 sulla nuova politica in materia di assistenza amministrativa
corrispondono allo standard dell'OCSE sull'assistenza amministrativa
nelle questioni fiscali. In futuro, la Svizzera concederà l'assistenza
amministrativa in singoli casi su domanda motivata. Sono escluse le
cosiddette «Fishing Expeditions». In una domanda di assistenza amministrativa il contribuente
interessato e, in caso di informazioni bancarie, la pertinente banca
devono poter essere identificati chiaramente.
In
futuro ciò vale pure per le domande di assistenza amministrativa
presentate dalla Francia, anche se al riguardo nella CDI rinegoziata
con questo Paese è stata scelta una formulazione diversa rispetto a
quella delle altre CDI. Nelle trattative per la Convenzione firmata a
Berna il 27 agosto 2009, la delegazione francese aveva chiesto che la
formulazione impiegata dalla Svizzera in base al manuale concernente lo
scambio di informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici (OCSE) venisse sostituita da un'altra.
La formulazione francese è ripresa dagli accordi elaborati dall'OCSE
sullo scambio di informazioni fiscali (Tax Information Exchange
Agreement, TIEA). Questa formulazione era già stata utilizzata dalla
Francia in convenzioni con altri Stati. Pertanto, in una domanda di
assistenza amministrativa presentata da questo Paese non occorre
menzionare esplicitamente il nome della banca, a condizione che altre
informazioni consentano di identificarla chiaramente. Una tale
informazione è data, ad esempio, da un numero IBAN (International Bank
Account Number), con cui è possibile identificare in modo
inequivocabile la relazione bancaria. Nella prassi, l'assistenza
amministrativa con la Francia non si scosterà quindi da quella
convenuta dalla Svizzera con altri Paesi.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC non può prestare
assistenza amministrativa a un'autorità fiscale straniera se nella
domanda la banca non può essere identificata chiaramente.
Dopo la decisione del Consiglio federale del marzo 2009 sull'estensione
dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha
rinegoziato CDI con 14 Stati in base ai parametri decisi dal Consiglio
federale e di queste ne ha finora firmate sei.
15.06.2009 - Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno
approvato in votazione finale la riveduta legge sull'IVA. È stato così
raggiunto un traguardo nella semplificazione della più importante
imposta della Confederazione. Circa 320 000 imprese beneficeranno della
nuova imposta sul valore aggiunto (IVA). I Servizi competenti della
Confederazione dovranno ora fare il possibile, affinché il passaggio
alla nuova legge possa avvenire senza intoppi per il 1° gennaio 2010.
La nuova IVA contribuisce in misura essenziale a ridurre la
complessità e l'eccesso di formalismo, sovente oggetto di critiche,
delle autorità fiscali. Grazie alla riforma l'onere amministrativo
diminuisce di circa il 10 per cento per tutte le imprese. In futuro, questo calcolo sarà sensibilmente più
semplice, in quanto l'imposta precedente per vitto e bevande sarà
completamente deducibile. Anche la procedura per l'imposizione
volontaria delle prestazioni escluse - che è stata chiaramente
semplificata e ampliata - facilita sostanzialmente l'allestimento del
rendiconto IVA. In questo ambito in futuro si rinuncerà a una procedura
di autorizzazione dell'Amministrazione. Inoltre, fino a una cifra
d'affari annua di 5 milioni di franchi, le nuove imprese potranno
applicare un metodo di rendiconto IVA semplificato. In particolare
viene sgravata l'industria automobilistica, in quanto la complessa
imposizione dei margini nel mercato delle occasioni è sostituita da una
cosiddetta "deduzione fittizia dell'imposta precedente".
In primo piano vi è l'elaborazione dell'ordinanza del Consiglio
federale relativa alla nuova legge che entrerà in vigore
contestualmente alla legge. La futura ordinanza dovrà essere più ampia
e dettagliata di quella attuale. Essa concretizzerà ulteriormente le
disposizioni di legge, al fine di migliorare la certezza del diritto e
la trasparenza per i contribuenti.
Infine, è importante informare tempestivamente e in dettaglio i
contribuenti. L'AFC sta valutando come effettuare questa informazione e
come procedere con la raccolta della prassi. Il volume delle
pubblicazioni dovrà essere sensibilmente ridotto e limitarsi alle
informazioni essenziali in materia di rendiconto e riscossione dell'IVA.
In una seconda parte della riforma, l'IVA dovrà essere semplificata
in modo ancor più coerente. A tale scopo sono previste un'aliquota
unica del 6,1 per cento e la soppressione del maggior numero possibile
di operazioni escluse. Quanto più semplice è l'IVA, tanto minori
saranno le difficoltà per le circa 320 000 imprese contribuenti. Tutto
questo avrà ripercussioni positive sulla crescita economica del nostro
Paese.
25.03.2009 - Dal 1° gennaio 2010 ai fini
dell'imposta federale diretta saranno deducibili le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione. Il
Consiglio federale ha deciso la messa in vigore della relativa legge
federale. Per l'adeguamento della legislazione cantonale, la legge
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ha
previsto un periodo transitorio di due anni.
Secondo
la prassi Dumont le spese di riattazione di un immobile trascurato non
possono essere dedotte nei cinque anni successivi all'acquisizione. Il
3 ottobre 2008 le Camere federali hanno deciso la soppressione di
questa prassi e approvato la legge federale sul trattamento fiscale
delle spese di riattazione degli immobili. Il termine di referendum è
scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009. Il Consiglio federale ha posto
in vigore la summenzionata legge federale con effetto al 1° gennaio
2010. A partire da tale data la prassi Dumont sarà completamente
soppressa per quanto concerne l'imposta federale diretta. Di
conseguenza, in caso di acquisto di un immobile trascurato decade la
vigente clausola dei cinque anni, cosicché sarà ora possibile dedurre
le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione. Secondo le
disposizioni transitorie nella legge sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni, l'adeguamento della legislazione
cantonale deve essere effettuato entro due anni dall'entrata in vigore
della legge federale, vale a dire per inizio 2012.
Berna, 14.03.2009 - Il
Dipartimento federale delle finanze DFF ribadisce che il Consiglio
federale non ha sancito la fine del segreto bancario ("Aus fürs
Bankgeheimnis"), come annunciato nell'odierna edizione del quotidiano
zurighese "Blick". Il Governo ha più volte sottolineato che la Svizzera
mantiene il segreto bancario. La decisione del Consiglio federale di
riprendere in avvenire gli standard dell'OCSE per l'assistenza
amministrativa in questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello
di Convenzione dell'OCSE non ha nessuna ripercussione per i
contribuenti residenti nel nostro Paese. I cambiamenti riguardano i
clienti stranieri che hanno conti in Svizzera. Di conseguenza in futuro
lo scambio di informazioni sarà possibile anche per la sottrazione
d'imposta, ma solo in singoli casi e sulla base di una domanda concreta
e motivata.
Berna,
13.03.2009 - In data odierna il Consiglio federale ha stabilito che la Svizzera
intende riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia
fiscale, in conformità con l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Questo consentirà di sviluppare, su richiesta concreta e motivata, in singoli
casi, lo scambio d'informazioni con altri Paesi. Il Consiglio federale ha
deciso di revocare la relativa riserva riguardo alla Convenzione ed è disposto
ad avviare negoziati sulla revisione di convenzioni contro la doppia
imposizione. Il segreto bancario svizzero è mantenuto.
La decisione del Consiglio federale di riprendere lo
standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, in conformità
con l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE non ha alcuna
conseguenza per i contribuenti residenti in Svizzera. Essa non muta neppure,
nel diritto interno, le possibilità delle autorità fiscali svizzere di accedere
a dati bancari.
Il Consiglio federale riconosce che il desiderio di
un'adeguata protezione della sfera privata del cittadino rimane profondamente
radicato nella popolazione svizzera. È perciò deciso a mantenere il segreto
bancario e respinge fermamente uno scambio di informazioni automatico. La sfera
privata dei clienti continuerà a essere protetta da tentativi non autorizzati
di conoscere le situazioni patrimoniali.
Il segreto bancario non copre tuttavia i reati fiscali.
Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla
luce della crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale
ha assunto maggiore importanza. Il Consiglio federale continuerà a sostenere
attivamente gli sforzi in tal senso.
L'attuazione dell'odierna decisione del Consiglio
federale dovrebbe avvenire nel quadro di convenzioni bilaterali di doppia
imposizione. Lo scambio d'informazioni ampliato avrà ripercussioni pratiche
solamente con l'entrata in vigore di tali convenzioni, da rinegoziare. Inoltre,
nelle relazioni con l'UE, dovrà seguire un adeguamento dell'Accordo sulla
fiscalità del risparmio. Inoltre, per la Svizzera sono di importanza basilare
il miglioramento dell'accesso al mercato per le prestazioni di servizio
finanziarie transfrontaliere e condizioni analoghe nella disponibilità a
fornire informazioni e nella qualità di queste ultime.
Per il Consiglio federale, i seguenti elementi sono
irrinunciabili per la sua futura politica in materia di assistenza
amministrativa nelle questioni fiscali:
salvaguardia della certezza del diritto;assistenza amministrativa nelle questioni fiscali limitata a casi
singoli (sono escluse le «fishing expeditions»);soluzioni transitorie eque;limitazione alle imposte considerate dalla Convenzione;principio di sussidiarietà conformemente al modello di Convenzione
dell'OCSE;disponibilità a eliminare le discriminazioni.
Il Consiglio federale si adopererà anche in futuro
affinché la cooperazione transfrontaliera nelle questioni fiscali si svolga
esclusivamente seguendo i canali previsti dai trattati.
Il Consiglio federale è persuaso che la decisione di
riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale
accrescerà sia l'accettazione delle condizioni quadro legali della nostra
piazza finanziaria presso i nostri principali partner, sia la certezza del
diritto per i clienti delle nostre banche. Questo passo preserverà la
concorrenzialità e l'importanza internazionale della piazza finanziaria
svizzera, ciò che rafforzerà parimenti l'intero comparto finanziario svizzero e
garantirà posti di lavoro in Svizzera.
Berna, 15.10.2008 - In
data odierna il Consiglio federale ha adeguato tre ordinanze alle nuove
disposizioni della legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese e
della legge sugli investimenti collettivi. Inoltre nell'ambito delle tasse di
bollo e dell'imposta preventiva ha deciso agevolazioni amministrative a favore
delle società di capitali, delle società cooperative, degli investimenti
collettivi di capitale e degli enti pubblici. Queste agevolazioni si basano sul
Piano di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione federale scaturito
dal Programma di sgravio 2004.
Con le modifiche
introdotte nell'ordinanza dell'imposta preventiva e nell'ordinanza concernente
le tasse di bollo, d'ora in poi le società di capitali e le società cooperative
dovranno consegnare ogni anno la chiusura dei conti soltanto a determinate condizioni.
Questo provvedimento esonera circa 200 000 società dalla presentazione dei
propri conti a scadenza annuale.
Il Consiglio federale ha
esteso la procedura di notifica, finora limitata ai dividendi in contanti, agli
investimenti collettivi di capitale e agli enti pubblici. In futuro, le società
madri, gli investitori di investimenti collettivi di capitale e gli enti
pubblici potranno ricorrere alla procedura di notifica per ogni genere di
distribuzioni delle filiali. Inoltre, le distribuzioni agli investitori di un
investimento collettivo di capitale possono essere effettuate mediante
procedura di notifica, purché gli investitori siano istituti svizzeri di
previdenza professionale o istituti delle assicurazioni sociali. Queste misure
comportano una notevole riduzione del flusso di denaro generato dall'esazione e
dal rimborso dell'imposta preventiva.
In vista dell'entrata in
vigore il 1° gennaio 2009 della prima parte della Riforma II dell'imposizione
delle imprese, diverse disposizioni di ordinanze sono state adeguate. Si tratta
in particolare dell'aumento a un milione di franchi dell'importo esente dalla
tassa d'emissione per le società cooperative e della soppressione della
procedura di tassazione speciale. Per le società di capitali sono previste facilitazioni
nell'ambito dell'esenzione dalla tassa in caso di risanamento. L'ordinanza sul
computo globale d'imposta ha dovuto essere adeguata in funzione della nuova
imposizione parziale o di un'aliquota d'imposta parziale dei dividendi.
Berna, 15.10.2008 - In data
odierna il Consiglio federale ha approvato la legislazione di applicazione
della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e posto in vigore
integralmente tale legge con effetto al 1° gennaio 2009. La nuova Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può in tal modo iniziare
come da calendario la sua attività all'inizio del 2009.
Il 22 giugno le Camere Federali hanno approvato la legge concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati fianziari
(LAUFIN). Obiettivo di questa legge è di riunire in
un'unica autorità in Svizzera la vigilanza statale su banche, imprese di
assicurazione e altri intermediari finanziari. Per il tramite della LAUFIN le
tre autorità
"Commissione
federale delle banche (CFB)", "Ufficio federale delle assicurazioni
private (UFAP)" e "Autorità di controllo per la lotta contro il
riciclaggio di denaro (AdC LRD)" vengono riunite nell'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Oltre alla LAUFIN, il 1°
gennaio 2009 entrano in vigore due ordinanze d'esecuzione:
l'ordinanza sulla
riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari addossa per
quanto possibile le spese dell'Autorità ai singoli settori di vigilanza secondo
il principio di causalità e senza sovvenzionamenti trasversali. Gli emolumenti
e le tasse si orientano ampiamente alla regolamentazione degli emolumenti in
vigore nei settori CFB, UFAP e AdC LRD.
l'ordinanza
concernente le verifiche sui mercati finanziari riunisce in un testo le
disposizioni in materia di controllo nel settore dei mercati finanziari.
CdT 18.09.2008 La tolleranza zero per gli eredi che beneficiano di averi non
dichiarati durerà fino al termine del 2009. A partire dal 1. gennaio
2010 infatti entreranno in vigore simultaneamente, a livello federale
e cantonale, le nuove disposizioni relative alla semplificazione del
recupero d’imposta in caso di successione. Il Governo ha approvato
ieri le modifiche della Legge tributaria con gli adeguamenti al nuovo
regime federale. Le nuove norme, relative alle successioni che si apriranno dal 2010,
costituiscono una sorta di miniamnistia. Prevedono che il recupero
d’imposta con relativi interessi di ritardo (nel caso in cui il
contribuente deceduto avesse sottratto imposte) venga applicato ai
soli tre periodi fiscali (o anni)che precedono l’anno del decesso. Per
i decessi che avverranno entro il 31 dicembre 2009 farà ancora stato
il diritto attuale, che prevede il recupero d’imposta e degli
interessi a partire al massimo dal 2001 per l’imposta cantonale e
comunale. La tolleranza zero esiste in Ticino dal 2001, dopo
l’introduzione dell’armonizzazione delle imposte dirette a livello
federale. Nei precedenti quattordici anni, fra il 1987 ed il 2001, per
chi aveva ereditato beni non dichiarati al fisco esisteva un’amnistia,
nel senso che a livello cantonale non erano previste né sanzioni né
recuperi d’imposta di anni precedenti. Gli eredi venivano chiamati
alla cassa unicamente per saldare le pendenze aperte a livello di
imposta federale diretta. La nuova normativa federale è una specie di
via di mezzo fra il regime precedente
e l’attuale; attenua il giro di vite impresso sette anni fa ed è più
favorevole agli eredi. In concreto: se una persona decede nel 2008
lasciando agli eredi una somma non dichiarata, questi ultimi devono
pagare al fisco gli arretrati di sette anni con i relativi interessi.
Se la stessa persona invece muore nel 2010, la fattura fiscale per gli
eredi è di soli tre anni di arretratie di interessi.
Sempre a partire dal 1. gennaio 2010 sarà data ai contribuenti (fisici
e giuridici) la possibilità di denunciare una sola volta, senza dover
subire l’aggravio della multa fiscale, eventuali redditi (utili) e/o
sostanza (capitale) sottratti alle imposte. Rispetto all’ordinamento
giuridico vigente il contribuente che si autodenuncerà risparmiera
l’importo della multa (attualmente equivale ad un quinto delle imposte
sottratte)e pagherà unicamente il recupero d’imposta e dei relativi
interessi di ritardo calcolati su un periodo massimo di 10 anni.
Berna, 02.06.2008 - Negli ultimi anni la Svizzera ha profuso sforzi notevoli per lottare contro la corruzione. Il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), una commissione del Consiglio d'Europa, raccomanda tuttavia di adottare ulteriori misure per prevenire, scoprire e reprimere la corruzione. Questo è quanto scrive nel suo rapporto concernente la prima valutazione della Svizzera. Entro la fine di ottobre 2009, il GRECO attende un resoconto sull'attuazione delle sue raccomandazioni.Nel suo rapporto di valutazione il GRECO giudica positive le numerose misure preventive contro la corruzione che la Svizzera mette in atto sin dagli anni Novanta. Rileva l'efficacia del sistema di sequestro nonché della responsabilità penale delle imprese e riconosce che l'amministrazione dispone degli strumenti essenziali per prevenire la corruzione. Nel contempo propone di rafforzare il sistema per prevenire la corruzione e, a tale scopo, indirizza alla Svizzera 13 raccomandazioni.
Sviluppare una strategia globale Per soddisfare la necessità di coordinamento e promuovere una strategia nazionale di lotta alla corruzione, il GRECO propone di conferire le competenze appropriate al Gruppo consultivo sulla corruzione, attualmente incaricato dello scambio d'informazioni tra i servizi federali. Nel settore del perseguimento penale la questione riguardante la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione va chiarita rapidamente per garantire l'indipendenza di quest'organo. Inoltre va maggiormente promossa la formazione di giudici, procuratori e agenti di polizia nel settore della corruzione.
Agevolare il perseguimento della corruzione fra privati Il rapporto di valutazione critica la possibilità di perseguire penalmente la corruzione fra privati unicamente su querela di parte, poiché ciò esclude parzialmente l'impiego di tecniche investigative speciali, come ad esempio le intercettazioni telefoniche oppure l'inchiesta mascherata. Inoltre, la diffusione della corruzione fra privati giustifica, sempre secondo il GRECO, che tale reato sia in casi gravi qualificato come crimine e costituisca quindi un reato preliminare del riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda l'immunità, va garantito, che l'obbligo dei ministeri pubblici di chiedere un'autorizzazione per avviare un procedimento penale contro un impiegato della Confederazione non impedisca il perseguimento efficace della corruzione.
Potenziale di miglioramento nell'amministrazione... Il GRECO raccomanda di offrire agli impiegati della Confederazione una formazione più ampia sull'etica professionale e la prevenzione della corruzione, nonché di disciplinare più chiaramente i conflitti d'interesse in caso di occupazioni accessorie. Vanno inoltre adottate misure contro l'aumento del pericolo di corruzione in caso di passaggio dal servizio statale all'economia privata. Anche le regole riguardo all'accettazione di doni e vantaggi da parte di collaboratori dell'amministrazione federale vanno definite in modo più preciso. I collaboratori dell'amministrazione federale vanno sottoposti all'obbligo legale di comunicare ogni sospetto riguardo a un reato di corruzione. Nel contempo va garantita una protezione efficace delle persone che segnalano i casi (whistleblowers). Il GRECO ritiene che i Cantoni dovrebbero considerare la possibilità di creare nelle amministrazioni cantonali o comunali organi indipendenti incaricati di svolgere i controlli amministrativi e finanziari e di segnalare eventuali casi di corruzione alle autorità preposte al perseguimento penale.
... e nell'economia Nell'ambito dell'economia il GRECO raccomanda di esaminare ulteriori sanzioni contro le imprese colpevoli di corruzione (p. es. escludendole dagli acquisti pubblici) nonché di introdurre un casellario giudiziale per le persone giuridiche condannate. Infine, in accordo con le associazioni professionali anche i revisori vanno maggiormente integrati nel sistema di prevenzione (p.es. mediante l'emanazione di direttive e l'offerta di corsi su come individuare e segnalare atti di corruzione).
La Svizzera è membro del GRECO dal 2006 Contemporaneamente all'entrata in vigore della Convenzione penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione nel 2006, la Svizzera è diventata membro del GRECO. Questa commissione ha il compito di sostenere e rafforzare la lotta contro la corruzione negli Stati membri mediante valutazioni reciproche dei Paesi. In occasione della prima valutazione della Svizzera, sulla base di questionari e visite in loco sono stati esaminati i seguenti ambiti: misure generali volte alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione, autorità specializzate, questioni inerenti all'immunità, misure processuali, sequestro e riciclaggio di denaro correlato alla corruzione, prevenzione della corruzione in seno all'amministrazione nonché misure di prevenzione e responsabilità delle imprese. Le disposizioni penali contro la corruzione nonché il finanziamento di partiti politici e campagne elettorali saranno oggetto della prossima valutazione della Svizzera, prevista tra tre anni.
Procedura di conteggio semplificata
Dal 1° gennaio 2008 è possibile applicare una procedura diconteggio semplificata. Essa è destinata ai piccoli datori di lavoro, in particolare per le attività di breve durata o di poca importanza (salario per dipendente inferiore a 19 890 franchi l’anno e massa salariale dell’azienda inferiore a 53 040 franchi l’anno; nella procedura semplificata vanno conteggiati i salari di tutti i dipendenti). Per tutte le assicurazioni sociali interessatedalla procedura semplificata (AVS/AI/IPG/AD/AINF/assegni familiari) così come per l’imposta alla fonte, la richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro ha pertanto un unico interlocutore. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell’imposta alla fonte sono effettuati soltanto una volta all’anno.
Salario di poco conto
Se il salario determinante non supera i 2200 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell’assicurato. Per le persone occupate in un’economia domestica privata i contributi vanno percepiti in ogni caso.
Reddito di poco conto proveniente da un’attivitàlucrativa indipendente svolta a titolo accessorio
Se il reddito determinante proveniente da un’attività lucrativa indipendente svolta a titolo accessorio non supera i 2200 franchi per anno civile, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell’assicurato.
29.12.2008 Tutte le imprese hanno la possibilità di presentare una domanda di esenzione dalla tassa sul CO2: ciò allo scopo di rimanere concorrenziali a livello internazionale.
A partire dal 1° gennaio 2008, una nuova tassa di 12 franchi per tonnellata di CO2 emessa è infatti riscossa sui combustibili fossili come l’olio da riscaldamento o il gas naturale. Va rilevato che questa non è un’imposta, bensì una tassa d’incentivazione il cui ricavato è ridistribuito alla popolazione e alle imprese. La Confederazione ha incaricato l’Agenzia dell’energia dell’economia (AEnEC) di aiutare le imprese a preparare il loro dossier. Quest’ultima propone anche soluzioni su misura per le PMI. Ultimo termine per l'inoltro dlla richiesta di esenzione è il 1°settembre 2008
21.12.2007 - Attraverso una revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile, il Consiglio federale intende modernizzare il diritto societario, adeguandolo alle esigenze dell’economia. Il Governo ha licenziato il messaggio e il disegno di legge. Il nuovo testo migliora il governo d’impresa (la cosiddetta Corporate Governance), crea maggior margine di manovra per le imprese nell’ambito della struttura del capitale, permette l’impiego di media elettronici per lo svolgimento dell’assemblea generale e rimpiazza il diritto contabile, ormai obsoleto.
Il disegno di legge mira a migliorare il governo d’impresa. Rafforza in particolare la posizione degli azionisti in quanto proprietari dell’impresa. I diritti all’informazione sono regolati in modo più chiaro e per le società non quotate in borsa è creato il diritto di ottenere informazioni scritte. Vengono poi abbassate le soglie previste per l'esercizio di taluni diritti degli azionisti, come il diritto di convocare l’assemblea generale. L'azione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse viene inoltre perfezionata.
I membri del consiglio d’amministrazione in futuro dovranno essere nominati ogni anno dall’assemblea generale. Ciò permette agli azionisti di prendere posizione in merito alle prestazioni e alle retribuzioni corrisposte. Nelle società non quotate in borsa si introduce inoltre il diritto a ottenere informazioni riguardo all’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi dirigenti superiori, poiché tali imprese, a differenza delle società quotate in borsa, non sono tenute a rendere note le indennità nell’allegato del bilancio.
Vengono inoltre soppresse la rappresentanza da parte di un depositario e quella da parte di un organo societario all'assemblea generale; d'ora in poi sarà ammessa unicamente la rappresentanza da parte di una persona indipendente.
Resa più flessibile la struttura del capitale
La revisione concerne inoltre la regolamentazione della struttura del capitale, che viene resa più flessibile e permette quindi di aumentare il margine di manovra delle imprese. L'assemblea generale può ad esempio autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare o ridurre il capitale azionario all'interno di una forbice determinata (la cosiddetta forbice di capitale). Viene inoltre soppresso il valore nominale minimo delle azioni stabilito dalla legge, permettendo così alle imprese di frazionare a piacere le loro azioni (splitting). Inoltre, per i buoni di partecipazione quotati in borsa, il capitale di partecipazione potrà eccedere il doppio del capitale azionario. Considerate le critiche espresse nella procedura di consultazione, il Consiglio federale ha invece rinunciato alla soppressione dell’azione al portatore.
Modernizzazione dell’assemblea generale
Il disegno di legge permette alle imprese di avvalersi di media elettronici ai fini della preparazione e dello svolgimento dell'assemblea generale. In tal modo è possibile ridurre i costi e promuovere la partecipazione attiva degli azionisti. È disciplinato anche lo svolgimento dell’assemblea generale in più luoghi o in una località estera. Previo consenso di tutti gli azionisti, l’assemblea generale può svolgersi in via puramente elettronica o virtuale.
Revisione completa del diritto contabile
Il disegno di legge prevede infine una nuova regolamentazione del diritto contabile, ormai obsoleto, e crea un nuovo ordinamento unitario applicabile a ogni forma di impresa. I requisiti in materia di contabilità vengono differenziati in funzione dell'importanza economica dell'impresa. Le prescrizioni generali rispecchiano la normativa attuale in materia di contabilità e rendiconto che deve rispettare una PMI ben gestita. Le altre disposizioni si applicano alle imprese più grandi e ai gruppi. Nell’interesse del mercato dei capitali e al fine di proteggere persone con una partecipazione minoritaria, occorre a determinate condizioni allestire i conti in base a una normativa tecnica, in modo da illustrare la reale situazione economica dell’impresa (fair presentation).
28.10.2007 - Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della revisione completa del diritto societario, che modernizza il diritto della società a garanzia limitata e disciplina l’obbligo della revisione per tutte le imprese. Ha inoltre licenziato l’ordinanza sul registro di commercio sottoposta a revisione totale con le pertinenti disposizioni esecutive, che entrerà pure in vigore per questa data. La nuova ordinanza sul registro di commercio contiene le prescrizioni che attuano la nuova normativa concernente l’obbligo di revisione. Nel registro di commercio vanno iscritti unicamente gli uffici di revisione che eseguono una revisione ordinaria o limitata e che dispongono dell’abilitazione della nuova Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Se una società rinuncia a una revisione limitata, è tenuta a comprovare, ad esempio in base a conti economici e bilanci, che le condizioni per tale rinuncia sono soddisfatte.
Consultazione gratuita del registro di commercio
Al fine di migliorare la trasparenza e semplificare l’accesso alle informazioni contenute nel registro di commercio, in avvenire sarà possibile consultare gratuitamente i dati contenuti nel registro di commercio via Internet in tutta la Svizzera. Attualmente la consultazione gratuita online è già offerta da un terzo dei Cantoni. È inoltre previsto un cambiamento verso una tenuta puramente informatizzata del registro di commercio. In futuro i clienti del registro di commercio potranno presentare le notificazioni per l’iscrizione e i documenti giustificativi in forma elettronica. I Cantoni disporranno di un periodo transitorio di cinque anni per attuare tali cambiamenti.
Inoltre, con la nuova ordinanza sul registro di commercio, la procedura ricorsuale risulterà semplificata grazie a vie di diritto abbreviate: per decidere sui ricorsi contro decisioni degli uffici del registro di commercio in avvenire è prevista un’unica autorità giudiziaria di ricorso a livello cantonale. Anche il blocco del registro di commercio viene disciplinato dal nuovo diritto. Un’opposizione contro un’iscrizione nel registro di commercio non ancora eseguita produce ora un immediato blocco provvisionale dell’iscrizione di dieci giorni. Il blocco cessa se l’opponente non prova entro dieci giorni di aver presentato al tribunale una domanda per l’ottenimento di una decisione provvisionale.
30.05.2007 - Il coordinamento internazionale il diritto UE ripreso con l’accordo sulla libera circolazione delle persone coordina i diversi sistemi nazionali delle assicurazioni sociali. Dà in particolare risposta alle questioni su quale sia il sistema assicurativo nazionale presso cui una persona è assicurata e come vadano determinate le prestazioni di una persona in caso di periodi assicurativi in più Paesi.
A quale assicurazione fa capo una persona?
• Le persone attive professionalmente fanno capo, di regola, al sistema delle assicurazioni sociali di un unico Paese. • Le persone che svolgono un’attività lavorativa solo in un Paese fanno capo al sistema assicurativo del Paese d’impiego. Il domicilio o la sede dell’impresa non hanno alcuna importanza. • (CH) Una persona che lavora solo in Svizzera è soggetta al diritto svizzero e in base a questo è assicurata nella previdenza professionale obbligatoria. • Le persone che svolgono un’attività lavorativa in più di un Paese contemporaneamente fanno capo, di regola, al sistema assicurativo del Paese di domicilio. Se non risiedono in nessuno dei Paesi in cui svolgono la loro attività lavorativa, esse fanno capo al sistema assicurativo di quel Paese in cui esercitano l’attività principale o in cui vi è la sede centrale del datore di lavoro. (Eccezioni sono previste per attività lavorative autonome). • (CH) Una persona che risiede in Svizzera e lavora in Svizzera e all’estero è soggetta anche per il lavoro svolto all’estero al diritto svizzero. Pertanto essa è obbligatoriamente assicurata nella previdenza professionale svizzera anche per l’attività lavorativa svolta all’estero. Questa assicurazione può aver luogo sia presso l’assicurazione del datore di lavoro in Svizzera sia presso l’istituto collettore.
Come viene stabilita la prestazione assicurativa?
Per il coordinamento in caso di diritti alle prestazioni nei confronti di diversi sistemi assicurativi, il diritto UE stabilisce diverse regole fondamentali. Da tenere presente è il principio della parità di trattamento delle persone, dell’equiparazione delle zone (le prestazioni seguono le persone), del mantenimento dei diritti alle prestazioni o della facilitazione dell’acquisizione dei diritti (totalizzazione dei periodi assicurativi).
Nel determinare le prestazioni derivanti dalla previdenza professionale (e anche dall’AVS) non va tenuto conto di alcun diritto estero o di periodi assicurativi esteri.
Per lo scambio d’informazioni a livello internazionale al fine di determinare le prestazioni, esistono dei formulari standardizzati. Un sommario di questi formulari è reperibile nel sito Internet dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sotto Internazionale, Formulari, CH-UE/AELS.
30.05.2007 - Dal 1° giugno 2007 non sarà più possibile, in caso di partenza per un paese dell’UE o dell’AELS, effettuare il pagamento in contanti di averi provenienti dalla previdenza professionale obbligatoria nella misura in cui la persona interessata sia assoggettata, nel suo nuovo luogo di residenza, all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. In Spagna e Portogallo, la prova concernente l'assicurazione obbligatoria avverrà tramite una procedura di scambio dei dati centralizzata.
Nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone è stata limitata la possibilità del pagamento in contanti di averi provenienti dalla previdenza professionale obbligatoria in caso di uscita definitiva dalla Svizzera. Questa limitazione entrerà in vigore il 1° giugno 2007. Su richiesta della Spagna e del Portogallo vi sono stati due incontri tra i rappresentanti di questi Paesi e quelli della Svizzera, incontri durante i quali è stata discussa la modalità di attuazione del divieto del pagamento in contanti. L'obiettivo di questi colloqui era quello di riuscire a trovare una soluzione il più possibile praticabile per gli assicurati e per gli istituti di previdenza per la verifica dell'obbligo assicurativo nel corrispettivo Paese.
Divieto di pagamento in contanti in caso di partenza per l’estero
La conseguenza più importante derivante dall’applicazione del diritto UE alla previdenza professionale riguarda la limitazione del pagamento in contanti in caso di partenza per l’estero. Secondo il diritto UE non è ammesso un rimborso dei contributi alla fine di un’assicurazione obbligatoria in un Paese, nella misura in cui la persona continui ad essere soggetta all’assicurazione obbligatoria in un altro Paese membro dell’UE.In base a questo principio è stata limitata, nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, la possibilità del pagamento in contanti di averi derivanti dalla previdenza professionale in base all’art. 5 della Legge sul libero passaggio e introdotto nella Legge sul libero passaggio l’art. 25f. La limitazione entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, quindi il 1° giugno 2007. È stata ripresa anche per i Paesi dell’AELS (EFTA).
In caso di partenza per l’estero, il pagamento in contanti dell’avere previdenziale non è più possibile allorquando si verificano le seguenti condizioni: • la partenza avviene dopo l’1.6.2007 e • il pagamento in contanti riguarda un avere derivante dalla previdenza minima prevista per legge (LPP) e • la partenza è verso un Paese dell’UE o dell’AELS e • la persona è soggetta nel nuovo Paese all’assicurazione statale obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Se l’avere previdenziale di una persona è costituito da diritti alle prestazioni derivanti dalla previdenza obbligatoria ed extra-obbligatoria, solo la prestazione derivante dalla previdenza obbligatoria non può più essere pagata in contanti. Se anche solo uno dei punti elencati precedentemente non è soddisfatto, l’intero avere può essere ancora riscosso in contanti al momento della partenza per l’estero.
Il pagamento in contanti non è consentito, se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera e si transferisce nel Liechtenstein.
15.11.2006 - Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2007 gli adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese concernenti la liquidazione parziale indiretta e il trasferimento a livello federale. Gli adeguamenti chiariscono le conseguenze fiscali di regolamentazioni in materia di successione all'interno delle imprese. Traggono beneficio dalle nuove disposizioni soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che prevedono successioni nell'ambito famigliare o dei dipendenti. Affinché i Cantoni possano adeguare la loro procedura legislativa, a livello di legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni le nuove disposizioni entreranno in vigore un anno più tardi.
In caso di liquidazione parziale indiretta, l'acquirente è una società di capitali che non appartiene al venditore. A causa del cambiamento di sistema dal patrimonio privato a quello commerciale (ossia dal principio del valore nominale al principio del valore contabile), l'acquirente non assume l'onere fiscale occulto sugli utili non ancora distribuiti. Per questa ragione la prassi fiscale ritiene in determinati casi si tratti di distribuzione imponibile. Secondo la giurisprudenza sinora applicata era segnatamente il caso dell'acquirente che utilizzava le riserve dell'impresa acquisita per saldare il prezzo d'acquisto. Nella sua sentenza dell'11 giugno 2004, 2A.331/2003, il Tribunale federale ha sviluppato questa giurisprudenza precisando che occorreva anche ammettere l'esistenza di una liquidazione parziale indiretta qualora il prezzo d'acquisizione è pagato mediante gli utili futuri dell'impresa venduta.
La legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese prevede ora che, per la liquidazione parziale indiretta, il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale di un'impresa è assoggettato quale reddito da sostanza mobiliare, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale. Il trattamento fiscale delle successioni all'interno dell'impresa è dunque maggiormente orientato alla prassi e alla lotta mirata contro gli abusi.
In caso di trasferimento, un azionista vende la sua partecipazione dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa che gli appartiene. La differenza fra il provento della vendita e il valore nominale è sinora stata considerata come dividendo imponibile poiché, dal punto di vista economico, il venditore non si separa affatto dalla sua partecipazione.
In futuro sarà assoggettato a imposta, a titolo di trasferimento, solo il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale di un'impresa. L'imposizione avviene nella misura in cui dopo il trasferimento il venditore partecipa in ragione di almeno il 50 per cento all'impresa ricevente e il prezzo di vendita supera il valore nominale della partecipazione trasferita.
Nel quadro degli Accordi Bilaterali bis tra la Svizzera e l' UE, entrati in vigore il 01.07.2005, l'Accordo sulla fiscalità del risparmio assume un importanza fondamentale nel contesto fiscale.
Quest' ultimo infatti oltre a disciplinare il trattamento dei redditi derivanti da risparmio e a porre le basi per un maggior impegno della Svizzera in materia di assistenza amministrativa sulla frode fiscale estende il regime della madre-figlia a altri Paesi dell' UE.
I dividendi corrisposti dalla società figlia alla società madre non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato di origine quando:
- la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di 2 anni;
- una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l' altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;
- entrambe le società sono assoggettate alle imposte dirette sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambi adottando la forma di una società di capitali.
L' applicazione concreta di questa disposizione comporta da parte della Svizzera in linea generale la mancata trattenuta dell' imposta alla fonte sui dividendi che le società figlie residenti in Svizzera versano alle società madri residenti negli Stati dell' UE; nel caso pratico dei rapporti Italo-Svizzeri, verrà quindi a cadere la trattenuta del 15% finora operata dalla Svizzera o dall' Italia nel caso di dividendi in uscita dall' Italia o dalla Svizzera da parte di società figlie alla società madre.
Anche i pagamenti di interessi e canoni di licenza effettuati tra società consociate e loro stabili organizzazioni non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato di origine, allorché:
- tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25% per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene indirettamente almeno il 25% del capitale tanto della prima quanto della seconda società per un minimo di due anni;
- una delle società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l' altra società ha la residenza in Svizzera (vale anche in caso di stabili organizzazioni);
- nessuna delle due società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;
- tutte le società sono assoggettate all imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzione, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi o di canoni e adottando la forma di società di capitali.
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