Le persone che in determinati anni non hanno versato contributi nella previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) o ne hanno versato soltanto una parte potranno in futuro pagare successivamente questi contributi effettuando riscatti.

 

I riscatti retroattivi potranno essere effettuati per la prima volta nell’anno fiscale 2026 per l’anno 2025.

Le persone esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera che, dopo il 1° gennaio 2025, non avranno versato ogni anno nel pilastro 3a l’importo massimo ammissibile nel loro caso potranno in futuro versare retroattivamente questi contributi per i dieci anni precedenti e dedurre questi riscatti dalle imposte.

Saranno così autorizzate ogni anno a effettuare, in aggiunta al contributo ordinario, un riscatto nel pilastro 3a pari al massimo al cosiddetto «piccolo contributo» (nel 2026, p. es., pari a fr. 7258).

 

  • Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a, ovvero disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno per il quale sono versati retroattivamente i contributi che nell’anno in cui viene effettuato il riscatto.
  • Un riscatto sarà possibile soltanto se nell’anno in cui viene effettuato la persona in questione avrà pagato l’importo massimo del contributo annuo ordinario.
  • Il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile, come il contributo annuo ordinario.

 

Le nuove disposizioni prevedono regolamentazioni speciali per garantire la legittimità dei riscatti e fare in modo che questi possano essere ricostruiti anche successivamente e in particolare verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.